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Lo Statuto

dell’Associazione MOTOEMERGENZA.FVG ODV
(Organizzazione di Volontariato)

ART. 01

Denominazione e qualificazione

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: “MOTOEMERGENZA.FVG ODV” da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Gonars (UD) e con durata illimitata.

Il logo che rappresenta l’associazione è rappresentato dalla scritta “MOTO EMERGEZA FRIULI VENEZIA GIULIA” con a fianco alla scritta “MOTO” la figura stilizzata di un’aquila araldica d’orata ad ali spiegate in volo il tutto incorniciato, a tre quarti, da una sottile linea blu.

L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall’assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno  2016,    112,  e  successive modificazioni;   
  2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  3. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura  e  della  pratica  del volontariato e delle  attività  di  interesse  generale  di  cui  al presente articolo;

L’associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni su tutto il territorio nazionale:

  1. Pronto intervento sociale.
    Interventi attivati per offrire a specifici obbiettivi, in particolare a persone bisognose, in situazione di emergenza sociale, prevalentemente attraverso l’uso dei motocicli e/o altri mezzi di mobilità per offrire servizi di prima assistenza, consegna farmaci, consegna ausili, ritiro referti e distribuzione di beni di prima necessità.
  1. Attività di servizio sociale alla persona, alla famiglia e rete sociale.
    Complesso insieme di interventi attivati in favore di persone singole, famiglie, gruppi e comunità, per la prevenzione, il sostegno ed il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali.
  1. Supporto ad Enti ed Associazioni che finanziano la ricerca nel campo della medicina.
    Supporto alle associazioni che mediante eventi specifici, raccolgono fondi per finanziare la ricerca scientifica.
  1. Supporto a organizzazioni sportive senza scopo di lucro.
    Supporto alle organizzazioni e manifestazioni sportive, prevalentemente con l’ausilio dei motociclisti brevettati “scorta tecnica”, ove si possa contribuire alla sicurezza dei partecipanti nel rispetto delle leggi vigenti e del Codice della Strada.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per il conseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle attività l’Associazione potrà svolgere le attività di volontariato nelle forme e nei modi previsti dalla legge, anche in convenzioni con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 56 del Decreto legislativo n.117/17.

Per il raggiungimento delle finalità definite, l’associazione intende svolgere in favore di terzi le seguenti specifiche attività:

  • Propaganda e eventi con scopi aggregativi e coinvolgenti della società;
  • Cene sociali o attività culturali dove divulgare le finalità dell’associazione;
  • Volontariato diretto e presso strutture con le quali sussiste un protocollo d’intesa.

Inoltre, l’associazione potrà:

  • realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
  • compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì, pur non avendo fini di lucro, svolgere delle attività commerciali, artigianali o agricole sia rivolte agli associati, ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. L’Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
  • esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate, a norma dell’art. 6 del Decreto legislativo n.117/17, purché secondarie e strumentali alle attività d’interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del consiglio direttivo

ART. 03

Associati

Possono essere associati dell’Associazione sia persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che organizzazioni di volontariato in numero non inferiore a tre.

Tra le persone fisiche possono essere associate all’ Associazione tutti coloro i quali ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità e che previa domanda scritta e motivata, presentata all’associazione, sono ammesse dal Consiglio Direttivo.

La suddetta domanda dovrà contenere:

  • L’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
  • la dichiarazione di impegno alla riservatezza in merito ai dati personali comuni (anagrafici), dati sensibili (farmaco, malattia, invalidità e handicap) relative alle persone affette da diverse patologie, gravi e non, famigliari di persone malate, persone fisiche.

Potranno essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato sociale.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 04

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo, senza fini di lucro, anche indiretto nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall’Organizzazione.
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

La qualità di associato è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associative non è rivalutabile o rimborsabile.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione prima della naturale scadenza annuale deve comunicare, in forma scritta, la sua decisione all’Organo Direttivo il quale ne prenderà atto e aggiornerà i previsti registri.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  1. L’Assemblea degli associati;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente e legale rappresentante dell’Associazione;
  4. l’Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30  del Codice del Terzo;
  5. eventuale collegio dei probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

Assemblea

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo o alla casella di posta elettronica (e-mail) risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera:

  1. La determinazione della quota associativa annuale;
  2. L’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente del bilancio sociale;
  3. Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
  4. Tutti gli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione;
  5. La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l’eventuale sostituzione degli stessi;
  6. La nomina del Presidente e Rappresentante legale dell’Associazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
  7. L’azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio Direttivo;
  8. Eventuali modifiche del presente Statuto;
  9. Lo scioglimento dell’Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea, secondo quanto stabilito dall’art. 24, comma 4 del d. lgs 117/17, potrà tenersi, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, anche in modalità ibrida, con la presenza contemporanea  di associati nella sede di svolgimento  e/o da remoto o, se necessario, solo da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti, adeguata pubblicità, la certezza della modalità di espressione di voto, anche per l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

ART. 8

Consiglio Direttivo

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, formato da almeno 3 membri associati compreso il Presidente, eletto dall’Assemblea e avente durata quinquennale. Le cariche ricoperte sono a titolo gratuito.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario.

  • Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia  impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
  • Il Segretario coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, ha cura dei  libri sociali, redige i verbali dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’ammissione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

  • Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

  

ART. 10

L’organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D.lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina dell’Organo di Controllo.

L’Assemblea può nominare, anche tra i non associati, l’organo di controllo composto da tre componenti effettivi e due supplenti, avente durata quinquennale.

È compito dell’organo di controllo:

  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercitare il controllo contabile;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall’art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell’organo di controllo svolgono la loro attività a titolo gratuito ad eccezione degli eventuali componenti che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

ART.11

Il Revisore Legale dei Conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D.lgs. n. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dele attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività:

  • dalle quote associative annuali e dai contributi degli aderenti;
  • dai contributi di privati;
  • da contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  • dai contributi di organismi internazionali;
  • dalle donazioni e dai lasciti testamentari;
  • dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle indicate all’art. 2 del presente statuto;
  • da entrate derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi;
  • dalle entrate derivanti da attività diverse, svolte nel rispetto delle condizioni previste all’art. 6, del Decreto legislativo n. 117/17.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 

ART. 15

Bilancio

L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre nelle forme previste da Art 13 c. 1-2 e dall’art 14 c. 1 del D.lgs. 117/17.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio consuntivo, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l’altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall’Associazione.

Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 16

Libri

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

presa di visione diretta presso la sede dell’Associazione.

 

ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 18

Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

 

ART. 19

Convenzioni

Le convenzioni tra l’associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell’Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Gonars (UD) il 08 novembre 2022:

Presidente: Bruno Garlant
Vice Presidente: Sandro Scano
Segretario: Valentino Vazzaz
Socio: Giacomo Palmisciano
Socio: Federico Trevisan
Socio: Marco Ongaro
Socio: Francesco Barcellona